STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"ASSOPROFESSIONAL"
Art. 1 (costituzione - sede - durata)
E' costituita l'associazione
"ASSOPROFESSIONAL"
con sede legale in Milano.
La durata è illimitata.
Art. 2 (natura - finalita' - articolazione territoriale)
ASSOPROFESSIONAL è un'associazione professionale, autonoma, libera, indipen-dente, apartitica, senza fini di lucro.
Può aderire ad altre federazioni, associazioni, enti con finalità analoghe.
Scopo:
- curare l'immagine dei soci creando un gruppo omogeneo con unità di intenti e di comportamenti che contribuisca alla distinzione e alla valorizzazione della figura pro-fessionale del mediatore creditizio e dell'agente in attività finanziaria nella collettività;
- assistere e tutelare gli iscritti in funzione del riconoscimento e della valorizzazione dell'attività, nei confronti dei rappresentanti e degli operatori del settore dell'interme-diazione bancaria, finanziaria e creditizia;
- raggruppare in un'associazione professionale gli appartenenti alle categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria e gli iscritti ad altri albi, ruoli, e-lenchi, ordini professionali che possono esercitare tali attività secondo le normative di legge vigenti ed eventuali future;
- stipulare convenzioni e/o accordi con i più importanti gruppi, enti, società operanti nel settore del credito e dei servizi, anche avvalendosi di società specializzate, al fine di far ottenere ai propri iscritti prodotti finanziari e/o servizi.
Per la realizzazione di quanto sopra l'associazione può tra l'altro:
- promuovere iniziative per la predisposizione e l'approvazione di leggi nazionali e comunitarie che regolino e tutelino lo svolgimento delle professioni dei soci e delle categorie di appartenenza;
- promuovere ed organizzare incontri o corsi di formazione e aggiornamento ai fini professionali;
- rappresentare gli iscritti, per mezzo dei membri designati, presso enti e organismi pubblici e privati.
L'Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi a livello provinciale e regionale il tutto come meglio previsto e disciplinato dal Regolamento.
Art. 3 (marchio)
La Associazione potrà essere contraddistinta da una sigla e/o da un marchio.
Tutti gli iscritti potranno utilizzare il marchio e/o la sigla solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione alla Associazione.
E' fatto divieto di utilizzare il marchio e la denominazione dell'associazione per la co-stituzione di altre Società, Consorzi, Associazioni, salvo la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.
Art. 4 (ammissioni - iscrizioni - diritti e doveri dei soci)
I soci si dividono in "fondatori", "ordinari" ed "onorari".
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.
Sono ammessi all'iscrizione all'Associazione in qualità di "ordinari":
^ coloro che esercitano l'attività di mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti nei rispettivi Albi tenuti presso Banca d'Italia [ex Ufficio Italiano dei Cambi], come disciplinati dal D.lgs. 22 novembre 2007 n. 231 e successive modi-ficazioni ed integrazioni
^ coloro che, iscritti in altri ruoli, albi, elenchi, ordini professionali, possono esercitare l'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, secondo le norma-tive vigenti o eventuali future.
Sono ammessi all'iscrizione alla Associazione in qualità di "onorari" tutti coloro che intendono appoggiare e sostenere le attività della Associazione e tutti coloro che, anche provenendo da un ambito professionale diverso, abbiano apportato un loro contributo umano, professionale di rilievo.
I soci onorari non potranno rivestire cariche esecutive, né esercitare diritto di voto.
La domanda di iscrizione, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Sta-tuto, del Regolamento e del Codice Deontologico e di Autodisciplina, deve essere redatta ed inviata secondo le modalità previste dal Regolamento.
L'iscrizione è valida per l'anno solare in corso e prevede il versamento di un contribu-to associativo.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Gli iscritti hanno il diritto di partecipare attivamente all'attività della Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Gli iscritti hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed il Regolamento, nonché di svol-gere la propria attività secondo il Codice Deontologico e di Autodisciplina della Asso-ciazione.
Gli iscritti decadono dalla qualifica di socio per dimissioni volontarie, per morosità, in seguito a comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti, secondo quanto pre-visto dal Regolamento.
Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili nelle cariche direttive dell'Associazione.
Art. 5 (struttura e organi)
Sono organi dell'Associazione:
^ L'Assemblea dei Soci;
^ Il Consiglio Direttivo;
^ Il Collegio dei Revisori Contabili od il revisore contabile.
Art. 6 (assemblea dei soci )
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria dei Soci in particolare:
- discute e delibera sulla attività in generale dell'Associazione;
- elegge il Presidente unitamente al Comitato di Presidenza;
- revoca il Presidente;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori Contabili;
- delibera le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando sulla devoluzione del patrimonio.
L'Assemblea dev'essere convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima dell'adunanza; nel caso in cui il numero degli associati sia pari od inferiore a cento, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di convocare l'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata da inviarsi almeno otto giorni prima all'indirizzo dell'associato quale risultante dal libro associati tenuto dall'Associazione.
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno e dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, in caso di impossibilità com-provata, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soggetti che rap-presentano almeno un decimo degli associati sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio Direttivo; tale domanda dovrà contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.
In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle mo-dificazioni dello statuto.
L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, su proposta del Presi-dente.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 7 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà degli associati aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmen-te costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi il diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati nelle adunanze.
Le elezioni delle cariche associative saranno fatte a maggioranza relativa, con le modalità di cui all'articolo 10.
Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento le relative delibere de-vono essere adottate con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti degli associati risultanti dal Libro Associati.
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e della sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presiden-te e dal segretario o dal notaio in tutti i casi in cui la legge lo richieda od il Presidente lo ritenga opportuno.
Art. 8 (Voto)
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro degli asso-ciati da almeno sessanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote associative.
Ciascun associato ha un solo voto.
Gli associati hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro associato.
Nessun associato può rappresentare per delega più di due altri associati aventi diritto al voto.
Non è ammesso il voto segreto.
Art. 9 (Assemblee separate)
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire assemblee separate ove il numero degli associati sia pari o superiore a cento, ovvero qualora l'attività sia svolta su più pro-vincie.
Per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate gli associati sono raggruppati in sezioni avendo riguardo alla distribuzione territoriale degli associati stessi sulla base di apposito regolamento steso dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Le assemblee separate:
a) dovranno essere convocate con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea generale almeno tre giorni prima dell'assemblea generale;
b) la convocazione può avvenire anche per giorni diversi per ciascuna assemblea purché l'ultima delle convocazioni rispetti il limite di cui sopra;
c) dovranno essere convocate con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea ge-nerale;
d) possono essere convocate presso la sede secondaria per ciascuna provincia o anche altrove purché nel territorio della provincia.
Alle assemblee separate si applicano in quanto compatibili le medesime norme di-sposte per l'Assemblea generale.
In ogni assemblea separata verrà eletto un delegato per ogni 20 (venti) associati, o frazione di 20 (venti) associati, presenti o rappresentati nell'assemblea stessa; po-tranno anche essere eletti delegati supplenti legittimati a intervenire in caso di im-possibilità dei delegati titolari. Tutti i delegati devono essere associati.
Il socio delegato rappresenta nell'assemblea generale il numero degli associati com-plessivo dal quale è stato eletto; i delegati dovranno votare nell'assemblea generale conformemente al voto indicato dagli associati dai quali sono stati eletti e nel rispetto delle indicazioni previamente fornite dagli stessi.
Nell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna delibera va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee.
Gli associati fondatori esprimono i loro voti solamente nell'assemblea generale.
Art. 10 (Svolgimento delle Assemblee separate convocate per l'elezione delle cari-che associative collegiali)
Alla nomina delle cariche associative di membro del consiglio direttivo e di sindaco si procede mediante la votazione di preferenze espresse tra coloro che abbiano fatto pervenire la propria candidatura nei termini e con le modalità che seguono.
Le candidature per le cariche associative devono essere presentate presso la sede sociale entro le ore 13 del secondo giorno lavorativo precedente a quello fissato per la prima assemblea separata, oppure devono pervenire per lettera raccomandata en-tro il medesimo termine.
Esse devono contenere:
(a) i dati anagrafici del candidato;
(b) l'indicazione della carica alla quale di candida;
(c) l'indicazione, in caso di candidature alla carica di consigliere, se si tratta di asso-ciato fondatore, ordinario, di non associato;
(d) copia del documento d'identità e del codice fiscale del candidato;
(e) la dichiarazione del candidato di accettare la carica e di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità od incompatibilità.
Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede ad elencare in ordine alfabetico le can-didature ricevute entro il termine di cui sopra, nell'ambito di un'unica lista per il consi-glio direttivo e di un'unica lista per il Collegio Sindacale.
La scheda così predisposta sarà messa a disposizione di ogni Assemblea separata.
Prima dell'inizio delle operazioni di voto l'assemblea deve nominare, anche per ac-clamazione, due scrutatori.
La votazione dei candidati avviene su schede nominative, sulle quali è riportata la lista di cui sopra: ciascun associato può esprimere un numero massimo di preferen-ze pari a 5 (cinque) per il consiglio direttivo e a 5 (cinque) per il collegio sindacale.
Verranno considerate nulle le schede nelle quali sono espresse preferenze in nume-ro maggiore.
In caso di mancata indicazione di preferenze, la scheda si considera espressione di un voto di astensione.
Terminate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio da parte degli scrutatori, i cui esiti saranno formalizzati sul verbale, firmato oltre che dal Presidente e dal Se-gretario dell'Assemblea anche dagli scrutatori (salvo il caso di atto pubblico).
In ciascuna assemblea separata sarà eletto, anche per acclamazione, un solo dele-gato, per la parte relativa alle cariche sociali, il quale sarà portatore nell'Assemblea Generale degli esiti della deliberazione relativa alle cariche sociali stesse.
In sede di Assemblea Generale si procederà al computo delle preferenze ottenute da ogni singolo candidato, sommando quelle espresse in ciascuna Assemblea separata.
Per il Consiglio Direttivo risulteranno eletti i cinque candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Tuttavia qualora tra di essi non vi fossero almeno due candidati designati dagli asso-ciati fondatori, risulteranno comunque eletti, al posto dei candidati con meno prefe-renze, i due candidati designati dagli associati fondatori con il maggior numero di preferenze.
Per il collegio sindacale risulteranno eletti, quali sindaci effettivi, i tre candidati col maggior numero di preferenze, e quali sindaci supplenti i due candidati piazzati al quarto e quinto posto.
Il candidato con il maggior numero di preferenze sarà eletto presidente del collegio.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applica - ove compatibile - quanto disposto dal precedente articolo e quanto previsto per le assemblee convocate se-condo il metodo tradizionale.
Art. 11 (consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Associazione ed è responsabile del-l'attuazione degli indirizzi assembleari. Attua le direttive dell'Assemblea dei Soci, ge-stisce ed amministra la Associazione, gestisce il patrimonio nei limiti del presente Statuto e del Regolamento, essendogli attribuito tutto ciò che dal presente Statuto e dal Regolamento non è riservato all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri; questi durano in carica sino a rinuncia o revoca e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può riunirsi immediatamen-te dopo la chiusura dell'Assemblea dei Soci che lo ha eletto, senza alcuna formalità.
E' presieduto dal Presidente che provvede alla nomina delle cariche di Vice Presi-dente e Tesoriere. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Direttivo sono stabilite dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo tra l'altro:
- predispone criteri di indirizzo generale;
- predispone direttive al fine di ottenere un'uniformità di comportamenti a livello na-zionale;
- si pronuncia ove richiesto su quesiti inerenti al funzionamento dell'Associazione, dei suoi organi e sedi;
- provvede alla nomina dei Presidenti delle varie Commissioni eventualmente istitui-te, ai quali è demandata la scelta dei propri membri tra i soci attivi;
- provvede a determinare la misura della quota associativa annuale e la sua eventua-le ripartizione; o provvede ad affidare gli incarichi ai singoli consiglieri;
- istituisce qualsiasi organismo o struttura, anche con personalità giuridica, che ven-ga ritenuta necessaria o utile per lo svolgimento dei compiti propri della Associazio-ne;
- ratifica lo schema di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
- ratifica le domande di iscrizione;
- nomina ed iscrive i soci onorari;
- delibera in merito alla decadenza dalla qualifica di socio;
- delibera in merito al trasferimento della sede sociale, nell'ambito del territorio na-zionale;
- riconosce per iscritto la costituzione delle sedi distaccate e autorizza l'uso del nome e del marchio;
- in caso di inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico, revoca il riconoscimento delle stesse vietando l'uso del nome e del marchio.
Art. 12 (presidente - vicepresidente - tesoriere)
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sovrintende la gestione amministrativa ed econo-mica, instaura e cura i rapporti con organismi esterni e con organizzazioni la cui atti-vità sia di utilità per il perseguimento degli scopi sociali.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo ed è scelto dallo stesso tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è nominato dal Presidente.
Il Tesoriere realizza concretamente la gestione finanziaria dell'Associazione ed an-nualmente è obbligato a predisporre lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre per la ratifica al Consiglio Direttivo e per l'approvazione all'Assemblea. Nelle sedute ordinarie del Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento, egli è tenuto a riferire sulla situazione contabile opportunamente aggiornata.
Art. 13 (revisione contabile)
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una so-cietà di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppu-re, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale come infra regolato.
L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.
Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti attivi della Associazione. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il primo eletto dei supplenti. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili durano in carica cinque anni. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita le funzioni previste dalla legge in materia.
Art. 14 (patrimonio e bilancio)
Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative degli iscritti, da eventuali contributi una tantum, da donazioni volontarie, da proventi vari.
Può essere costituito anche da beni mobili, beni immobili e valori legittimamente ac-quisiti.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo sciogli-mento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno: alla fine di ogni eser-cizio il Tesoriere redigerà il rendiconto economico-finanziario a norma di legge.
Art. 15 (sanzioni disciplinari)
Le sanzioni disciplinari derivanti da inadempienze dei propri soci alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deon-tologico e di Autoregolamentazione vengono applicate dal Consiglio Direttivo come meglio specificato dal Regolamento.
Art. 16 (regolamento)
Il Regolamento stabilisce le norme di attuazione del presente Statuto.
Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Sta-tuto.
In caso di contraddizione tra queste e lo statuto, prevarrà lo statuto.
Art. 17 (foro competente)
Il Foro competente per le controversie con la sede nazionale è quello di Milano.
Art. 18 (norma transitoria)
Il Consiglio Direttivo viene delegato a porre in atto tutti gli aggiustamenti formali o de-rivanti da eventuali obblighi di legge, senza che questo costituisca motivo di varia-zione sostanziale delle norme del presente Statuto.
Firmato Marco Podda
Firmato Luigi Iannaccone
Firmato Giuseppe Cosco Prestinaci
Firmato Faccendini Dario
Firmato Monica Giaretta
Firmato Daniele Michele Interrante
Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)









